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Prelazione agraria: chi ha diritto di comprare per primo un terreno agricolo
Aggiornata al 24 ottobre 2026
Quando si vende un terreno agricolo, alcune persone hanno il diritto di comprarlo prima di chiunque altro, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni. Il venditore deve avvisarle per iscritto: se non lo fa, rischia che la vendita venga “scavalcata” anche dopo il rogito.
Chi ha diritto, in ordine di precedenza
- L'affittuario coltivatore diretto (o mezzadro, colono, compartecipante) insediato sul fondo in vendita: L. 590/1965, art. 8.
- Solo se sul fondo non c'è un affittuario coltivatore insediato: il proprietario confinante coltivatore diretto (L. 817/1971, art. 7) e, dopo il Collegato agricoltura (L. 154/2016), anche l'imprenditore agricolo professionale (IAP) confinante iscritto alla previdenza agricola.
I requisiti del confinante
Il confinante coltivatore diretto deve provare di avere tutti questi requisiti:
- coltiva direttamente il proprio fondo confinante da almeno due anni;
- il lavoro suo e della famiglia copre almeno un terzo di quello necessario per coltivare i fondi;
- il fondo da acquistare, sommato a quelli che già possiede, non supera il triplo della superficie che la famiglia è in grado di lavorare;
- non ha venduto fondi rustici nei due anni precedenti.
Come si fa la notifica
- Il venditore invia agli aventi diritto la proposta di vendita con fondo, prezzo e condizioni di pagamento, con un mezzo che dia prova della ricezione (raccomandata A/R o ufficiale giudiziario).
- L'avente diritto ha 30 giorni dalla ricezione per dichiarare per iscritto che vuole comprare.
- Salvo accordi diversi, il prezzo va pagato entro tre mesi dalla scadenza dei 30 giorni.
Se la notifica manca: il riscatto
Se il terreno viene venduto senza notifica, oppure a un prezzo o a condizioni diverse da quelle notificate, l'avente diritto può riscattarlo dal compratore (e da chi l'ha acquistato dopo) pagando il prezzo indicato nell'atto. Ha tempo un anno dalla trascrizione della vendita.
Quando la prelazione non spetta
- Il terreno ha una destinazione urbanistica non agricola (per esempio edificabile): lo dice il certificato di destinazione urbanistica.
- Il confinante ha dato in affitto il proprio fondo, quindi non lo coltiva direttamente.
- Mancano i requisiti visti sopra (due anni di coltivazione, vendite nel biennio, limite del triplo).
- Sul fondo in vendita c'è un affittuario coltivatore insediato: ha la precedenza lui.
Permute, donazioni, conferimenti in società e cessioni d'azienda hanno regole particolari: in questi casi serve il parere di un notaio.
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