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Affitto di un terreno agricolo: durata, canone, disdetta e accordi in deroga
Aggiornata al 24 ottobre 2026
L'affitto di un terreno agricolo segue regole proprie, fissate soprattutto dalla legge 203 del 1982. La più importante: il contratto dura almeno 15 anni. Si possono fare accordi diversi, ma solo con l'assistenza delle organizzazioni agricole.
Le regole di base
- Durata minima: 15 anni. Una durata più breve scritta nel contratto, senza le formalità degli accordi in deroga, non vale.
- Rinnovo automatico: alla scadenza il contratto si rinnova per altri 15 anni se nessuno dà disdetta.
- Disdetta: va comunicata per iscritto, con raccomandata, almeno un anno prima della scadenza.
- Canone: lo decidono le parti, in denaro.
- Recesso dell'affittuario: l'affittuario coltivatore diretto può recedere con preavviso scritto.
- Miglioramenti: se autorizzati, a fine contratto possono dare diritto a un'indennità.
Gli accordi in deroga
Durata più breve, canone o condizioni diverse da quelle di legge sono validi solo se il contratto è firmato con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative (per esempio Coldiretti, Confagricoltura, CIA), una per ciascuna parte (art. 45). È la prassi più diffusa: è così che si fanno, per esempio, affitti di 3 o 5 anni.
Se nasce una lite
Prima di andare in tribunale è obbligatorio un tentativo di conciliazione davanti all'Ispettorato agrario, con l'assistenza delle organizzazioni agricole (art. 46).
Collegamenti importanti
- L'affittuario coltivatore diretto ha diritto di prelazione se il proprietario vende.
- Chi ha comprato con l'agevolazione piccola proprietà contadina e affitta a terzi entro cinque anni perde l'agevolazione.
- Il contratto va registrato all'Agenzia delle Entrate.
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